Nei casi di interventi di ristrutturazione energetica è possibile accedere al Superbonus 110%, ottenendo i benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio. È meglio affidarsi a un tecnico competente che possa verificare la presenza dei presupposti iniziali, la relativa attività di progettazione, gli adempimenti e i documenti necessari.
Va fatta innanzitutto una distinzione tra le due tipologie di interventi di riqualificazione energetica che possono accedere al bonus, secondo il Decreto Rilancio (art. 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34):
- Interventi trainanti, che accedono direttamente agli incentivi (nei quali rientrano determinate topologie di isolamento termico a cappotto, interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica e la sostituzione di impianti di climatizazzione invernale esistenti con impianti ad alta efficienza energetica per edifici unifamiliari o unità assimilabili);
- Interventi trainati, che possono accedere al Superbonus se vengono realizzati congiuntamente ai primi (ovvero le cui spese devono essere sostenute entro l’arco temporale degli interventi trainanti). In questa tipologia di interventi rientrano l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficentamento energetico delle unità immobiliari, l’acquisto e l’istallazione delle schermature solari e di micro-cogeneratori di impianti esistenti, l’istallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se permettono il doppio salto di classe energetica) e installazione di impianti fotovoltaici.
Ci sono poi dei requisiti che bisogna rispettare per poter avere accesso al Superbonus 110%, quali:
- I materiali isolanti utilizzati per l’isolamento termico a cappotto devono rispettare i criteri ambientali minimi, secondo il DM 11 ottobre 2017;
- Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti dal DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus);
- Bisogna garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- Un tecnico abilitato deve redigere, prima e dopo l’intervento, l’attestato di prestazione energetica (APE), che provi il miglioramento energetico;
Sono inoltre previsti alcuni adempimenti:
- asseverazione tecnica dei requisiti minimi previsti, del doppio salto di prestazione energetica e, nel caso di cappotto termico, dei materiali isolanti utilizzati;
- verifica della congruità dei costi;
- trasmissione all’Enea dell’asseverazione, del computo metrico e della verifica di congruità.
L’asservazione deve essere redatta da un tecnico abilitato e inviata attraverso l’apposita piattaforma. Va stilata alla fine dei lavori o quando sono realizzati al 30 e al 60%. Le modalità di trasmissione della documentazione all’Enea sono stabilite con DM 6 agosto 2020 (Decreto Asservazioni).
Il tecnico abilitato deve allegare il computo metrico e deve assicurarsi che vengano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, secondo i seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
- nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore, indicati nell’Allegato I al Decreto Asseverazioni. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.
È meglio utilizzare un unico prezziario di riferimento, come i prezziari regionali, e se una voce non dovesse essere presente fare riferimento ai prezziari DEI, altrimenti procedere con l’analisi dei prezzi che dovrà essere allegata all’asservazione.
Infine, nel caso in cui il contribuente voglia optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, piuttosto che alla fruizione diretta della detrazione fiscale, è necessario produrre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti che danno diritto al Superbonus.
Tale visto di conformità è rilasciato soltanto dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:
- gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.